200’000.--, atteso che l’escusso non ha contestato di aver ricevuto regolare disdetta con lettera 29 novembre 1993 per il 30 giugno 1994 (doc. B). Le cartelle ipotecarie non costituiscono invece titolo di rigetto dell’opposizione per gli interessi convenzionali (cfr. consid. 1 d): quindi né gli interessi posti in esecuzione né quelli concessi dal primo giudice sono coperti dalle cartelle ipotecarie. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, giustificati sono solo gli interessi moratori al tasso legale del 5% con decorrenza dal 1. luglio 1994. Infatti la disdetta delle cartelle ipotecarie costituisce nel contempo interpellazione ex art. 102 cpv. 2 CO anche per gli interessi: