Per l’appellante “il tasso d’interesse, ed eventuale relativo obbligo di pagamento, contenuto in una cartella ipotecaria, non partecipa alla natura di cartavalore della cartella stessa. Conseguentemente, per gli interessi, una cartella ipotecaria in quanto tale non ha valore di riconoscimento di debito e pertanto non permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.” Considerato in diritto: 1.a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.