7’000.--, con interessi al 7 % dal 30 giugno 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio notificato in data 7 luglio 1994. 2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 480.--, da anticipare come di rito dall’istante, sono poste a carico di __________, che rifonderà a __________ l’importo di Fr. 300.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 9 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza relativamente agli interessi, con protesta di spese e ripetibili;