{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00015_1995-06-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6978&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5dbd584b44e2cba543c82b0d92ba4e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.1995 14.1994.00015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:48", "Checksum": "a50ffc5068b8114908a73ee826758cf2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.1995 14.1994.00015\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1. giugno 1995/C/fc/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 luglio 1994 dal\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 22/25 novembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta.\n§ Sino a concorrenza di Fr. 200’000.--, con interessi al 7 % dal 30 giugno 1994, Fr. 1’419.20, con interessi al 7 % dal 31 dicembre 1993 e Fr. 7’000.--, con interessi al 7 % dal 30 giugno 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio notificato in data 7 luglio 1994.\n2. Spese e tassa di giustizia in Fr. 480.--, da anticipare come di rito dall’istante, sono poste a carico di __________, che rifonderà a __________ l’importo di Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 9 dicembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza relativamente agli interessi, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre l’appellato non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 9 dicembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 7 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio il __________ (in seguito: __________) ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- più interessi al 7% dal 1. luglio 1991, indicando quale titolo di credito:\n“- Cartella ipotecaria al portatore di nominali Fr. 100’000.-- gravante in III e pari grado con altre due cartelle ipotecarie al portatore di nominali Fr. 50’000.-- cadauna (dopo precedenze per complessivi Fr. 470’000.--) la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________;\n- Cartella ipotecaria al portatore di nominali Fr. 50’000.-- gravante in III e pari grado con altre due cartelle ipotecarie di Fr. 100’000.-- e Fr. 50’000.-- (dopo precedenze per complessivi Fr. 470’000.--) la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________ - Cartella ipotecaria al portatore di nominali Fr. 50’000.-- gravante in III e pari grado con altre due cartelle ipotecarie di Fr. 100’000.-- e Fr. 50’000.-- (dopo precedenze per complessivi Fr. 470’000.--) la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su tre cartelle ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 200’000.-- gravanti in III e pari grado la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________. Il __________ produce pure lo scritto 29 novembre 1993 (doc. B) con il quale ha disdetto il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie per il 30 giugno 1994.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha tra l’altro asseverato che “gli interessi non partecipano alla natura di cartavalore di una cartella ipotecaria, per cui la cartella ipotecaria non vale quale titolo di rigetto per gli interessi”.\nD. Con sentenza 22/25 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha sostanzialmente accolto l’istanza argomentando che “le cartelle ipotecarie al portatore, disdette con lettera di data 29 novembre 1993, esibite dall’istante costituiscono un riconoscimento di debito e pertanto un valido titolo di rigetto dell’opposizione”.\nPer il primo giudice le cartelle ipotecarie contengono un riconoscimento di debito circa gli interessi, per cui “gli interessi sono dovuti all’istante a far data dall’acquisto, da parte di quest’ultimo, delle cartelle ipotecarie”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione relativamente agli interessi.\nPer l’appellante “il tasso d’interesse, ed eventuale relativo obbligo di pagamento, contenuto in una cartella ipotecaria, non partecipa alla natura di cartavalore della cartella stessa. Conseguentemente, per gli interessi, una cartella ipotecaria in quanto tale non ha valore di riconoscimento di debito e pertanto non permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.”\nConsiderato\nin diritto: 1.a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nc) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347)."}