L'appello 30 novembre 1994 della __________ è dunque respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 82 cpv. 1, 293ss., 298 cpv. 1 LEF; 226a cpv. 2 n. 1-11, 226m cpv. 1 e 4, 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k CO; 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC pronuncia: 1. L'appello 30 novembre 1994 __________, è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 800.-- di indennità. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.