119 II 238, 118 II 155). Nel caso di specie l’escussa è una società anonima e pertanto iscritta nel registro di commercio; inoltre, come visto in precedenza, gli oggetti dei contratti leasing erano destinati ad uso professionale, per cui non vi potrebbe essere nullità dei contratti per violazione di prescritti di ordine formale. I contratti di leasing doc. B e C costituiscono pertanto valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per la somma di Fr. 67’685.--, corrispondente a sette rate scadute dedotti Fr. 838.-- già versati dall’escussa, oltre agli interessi all’8 % dalla data richiesta (doc. B e C pto 12). 6. L'appello 30 novembre 1994 della __________ è dunque respinto.