b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). 4. L’escussa ha contestato, perlomeno in prima sede, la validità dei contratti di leasing del 13 giugno 1993 (doc. B) e del 24 febbraio 1992 (doc. C), asseverando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che si tratta di contratti di vendita a rate che non rispetterebbero le prescrizioni formali tipiche di siffatta forma contrattuale e sarebbero pertanto nulli.