Per l’art. 298 cpv. 1 LEF dopo la concessione della moratoria concordataria il debitore “può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario; tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare beni immobili, costituire pegni, prestare fideiussioni, né disporre dei propri beni a titolo gratuito”. La concessione a __________ di una moratoria concordataria e la nomina di un commissario non le impedisce di procedere in via esecutiva per la riscossione di un proprio credito (ZR 1975 n. 3 cons.