Ne consegue che si prescinderà dall’esaminare sia l’argomentazione sollevata da __________ per la prima volta in sede d’appello, secondo cui la procedente non sarebbe attivamente legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione perché avrebbe promosso l’istanza dopo aver ceduto il credito, sia la documentazione da lei prodotta unitamente all’allegato ricorsuale e con scritto 9 dicembre 1995, poiché proceduralmente irrite.