Di conseguenza i contratti intercorsi tra le parti, non rispettando le prescrizioni formali del contratto di vendita a rate, sarebbero nulli. D. Con sentenza 18 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che “la convenuta non ha né provato né reso verosimile la proposta di un concordato con l’abbandono dell’attivo”. Per il primo giudice “la qualificazione dei negozi giuridici tra le parti come contratti di vendita a rate