{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00014_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6984&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e3a2eb92b648793692345920b52f95ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.00014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:26", "Checksum": "3e9dad96534b37b8255689ad64700f1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.00014\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5.a) La validità del contratto di vendita a pagamento rateale soggiace alla sola forma scritta a condizione che il venditore non abbia agito quale professionista o commerciante, nel qual caso il contratto oltre ad essere scritto, deve menzionare e contenere tutte le modalità stabilite dall’art. 226 a cpv. 2 n. 1-11 CO.\nb) Ex art. 226 m cpv. 1 CO le disposizioni della vendita a rate si applicano a tutti i negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgono.\nc) Per stabilire se i contratti doc. B e C presentano le caratteristiche della vendita a rate è decisivo verificare se con essi le parti intendevano raggiungere gli stessi obiettivi.\nSecondo la giurisprudenza e la dottrina determinante non è la questione del trasferimento della proprietà nel senso giuridico del termine, ma la situazione economica, nel cui ambito al conduttore è stata assicurata una durevole e tranquilla utilizzazione contrattuale della cosa, che durante il contratto praticamente viene pagata a rate (DTF 113 II 171 e rif. ivi; SJZ 1990 p. 198).\nd) Il 13 giugno 1993 risp. il 24 febbraio 1992 le parti hanno sottoscritto due contratti indicati quali leasing finanziari (“Finanzierungs-Leasingvertrag”) di una durata fissa di 100 risp. 48 mesi. Oggetto dei contratti sono uno __________ e venti “__________ ”.\ne) Un contratto di leasing finanziario è un contratto di finanziamento che riguarda soprattutto beni di investimento mobili, ossia beni che vengono utilizzati per l’attività aziendale di un’impresa e che servono esclusivamente a scopi aziendali (DTF 118 II 152 s. e rif. ivi). Esso è un contratto innominato la cui principale caratteristica è la partecipazione di un terzo (la società di leasing) che acquista l’oggetto che va finanziato presso il fornitore secondo le indicazioni del proprio cliente, lasciandolo a disposizione di quest’ultimo per un periodo contrattuale fisso, senza possibilità di disdetta, che corrisponde di regola alla probabile durata economica dell’oggetto (DTF 119 II 238, 118 II 153 e rif. ivi). Il prenditore in leasing (Leasingnehmer) assume tutti i rischi e gli oneri legati al bene oggetto di leasing e versa alla società di leasing delle quote (perlopiù mensili) il cui importo complessivo copre il valore d’acquisto oltre agli interessi, ai costi accessori e a un congruo margine d’utile (DTF 119 II 238, 118 II 153 s.). Al termine del periodo contrattuale fisso il prenditore in leasing può scegliere tra varie soluzioni (consegnare l’oggetto alla società leasing, richiedere una proroga del contratto, concludere un nuovo contratto leasing, acquistare l’oggetto ad un prezzo già concordato o da concordare); DTF 119 II 238 e rif. ivi, 118 II 154.\nf) Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che le pattuizioni di cui ai doc. B e C costituiscono contratti di leasing finanziario.\nI beni in oggetto servono all’escussa esclusivamente a scopi aziendali e quindi costituiscono dei beni di investimento. Inoltre pure tutte le altre caratteristiche del contratto di leasing finanziario sono in concreto realizzate. Dalla documentazione agli atti risulta innanzitutto che la __________ ha acquistato i noti beni direttamente presso i fornitori e li ha in seguito lasciati a disposizione dell’escussa per un periodo contrattuale fisso di 100 risp. di 48 mesi. Dai contratti risulta pure che __________ ha assunto tutti i rischi (doc. B e C pto 14) e gli oneri legati al bene locato (doc. B e C pto 9). Inoltre l’importo complessivo delle quote mensili che l’escussa si è impegnata a versare alla procedente, complessivi Fr. 415’600.-- per il contratto doc. B e Fr. 270’384.-- per il contratto doc. C, copre ampiamente il valore di acquisto dei noti beni oltre agli interessi, ai costi accessori e a un congruo margine d’utile. Al termine del periodo contrattuale fisso poi alla prenditrice in leasing che ha corrisposto regolarmente le quote pattuite era riservata la facoltà di prorogare il contratto o di riconsegnare gli oggetti dei contratti leasing.\ng) La questione a sapere se ai contratti di leasing finanziario in questione siano applicabili le norme sul contratto di vendita a rate può rimanere in concreto indecisa, atteso che anche in siffatta ipotesi i contratti di cui ai doc. B e C non sarebbero nulli per carenza dei requisiti d’ordine formale. Infatti l’art. 226 m cpv. 4 CO limita in determinati casi l’applicazione delle norme sul contratto di vendita a rate: se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un’impresa artigianale o industriale o a un uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo complessivo di vendita dev’essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226 h capoverso 2, 226 i capoverso 1 e 226 k (DTF 119 II 238, 118 II 155). Nel caso di specie l’escussa è una società anonima e pertanto iscritta nel registro di commercio; inoltre, come visto in precedenza, gli oggetti dei contratti leasing erano destinati ad uso professionale, per cui non vi potrebbe essere nullità dei contratti per violazione di prescritti di ordine formale.\nI contratti di leasing doc. B e C costituiscono pertanto valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per la somma di Fr. 67’685.--, corrispondente a sette rate scadute dedotti Fr. 838.-- già versati dall’escussa, oltre agli interessi all’8 % dalla data richiesta (doc. B e C pto 12)."}