{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00014_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6984&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e3a2eb92b648793692345920b52f95ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.00014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:26", "Checksum": "3e9dad96534b37b8255689ad64700f1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.1995 14.1994.00014\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n__________ assevera di aver agito “sotto la vigilanza e addirittura con il concorso del commissario del concordato”, che ha firmato pure la procura 12 dicembre 1994 rilasciata all’avv. __________. L’istante rileva che “l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello”, che escludono, in virtù dell’art. 321 CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui i documenti irritualmente prodotti dall’appellante con l’appello devono essere tolti dall’incarto processuale.\nConsiderato\nin diritto: 1. Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\nIl giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).\nInfatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare sia l’argomentazione sollevata da __________ per la prima volta in sede d’appello, secondo cui la procedente non sarebbe attivamente legittimata a chiedere il rigetto dell’opposizione perché avrebbe promosso l’istanza dopo aver ceduto il credito, sia la documentazione da lei prodotta unitamente all’allegato ricorsuale e con scritto 9 dicembre 1995, poiché proceduralmente irrite.\n2. __________ ha argomentato che la __________ ha agito senza il concorso del commissario del concordato sebbene, per quanto concerne gli atti di disposizione sui suoi attivi, il debitore in moratoria concordataria è rappresentato dal commissario o comunque necessita della sua autorizzazione.\nDalla documentazione agli atti risulta che la debitrice, con decisione del 5 settembre 1994 del Tribunale distrettuale di __________, è stata posta al beneficio di una moratoria concordataria di quattro mesi e le è stata nominata a commissario del concordato la __________ (doc. 1).\nPer l’art. 298 cpv. 1 LEF dopo la concessione della moratoria concordataria il debitore “può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario; tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare beni immobili, costituire pegni, prestare fideiussioni, né disporre dei propri beni a titolo gratuito”.\nLa concessione a __________ di una moratoria concordataria e la nomina di un commissario non le impedisce di procedere in via esecutiva per la riscossione di un proprio credito (ZR 1975 n. 3 cons. 2). La creditrice cui è stata concessa una moratoria concordataria conserva una certa libertà d’azione e perde il proprio potere di disporre unicamente riguardo agli atti enumerati al cpv. 1 dell’art. 298 LEF: per il resto non vi è limitazione (ZR 1975 n. 3 cons. 2). Anche nell’ipotesi che __________ non avesse agito con il consenso del commissario del concordato, gli atti processuali da essa compiuti sarebbero quindi validi: unica sanzione che potrebbe subire sarebbe la revoca della moratoria o la non omologazione del concordato (ZR 1975 n. 3 cons. 2 e rif. ivi; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 54 m. 34). La censura sollevata da __________ va pertanto respinta.\n3.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n4. L’escussa ha contestato, perlomeno in prima sede, la validità dei contratti di leasing del 13 giugno 1993 (doc. B) e del 24 febbraio 1992 (doc. C), asseverando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che si tratta di contratti di vendita a rate che non rispetterebbero le prescrizioni formali tipiche di siffatta forma contrattuale e sarebbero pertanto nulli."}