Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 4 maggio 1994, data di emissione del precetto esecutivo in questione. La sentenza della Pretore va dunque riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano va rigettata per l’importo capitale di Fr. 930’000.--. Relativamente agli interessi il rigetto dell’opposizione va concesso a decorrere dal 1 gennaio 1993 al tasso del 5 3/4 % su Fr. 900’000.-- e al 6 % su Fr. 30’000.-- conformemente a quanto riconosciuto dall’escusso nel contratto di concessione di mutuo ipotecario e nelle relative condizioni generali (doc. A). 5. L’appello 17 novembre 1994 __________ è parzialmente accolto.