A emerge che il mutuo poteva essere disdetto, oltre che in ogni momento con preavviso di sei mesi, con effetto immediato in caso di ritardo di 30 giorni nel pagamento di una rata semestrale di interesse o d’ammortamento. Ritenuto che l’escusso non versava più gli interessi dal 30 dicembre 1990, con scritto 2 settembre 1991 (doc. R) la procedente ha disdetto il mutuo per il 15 ottobre 1991.