i crediti incorporati nelle cartevalori non si sono sostituiti al credito derivante dal contratto di mutuo. Ne consegue che titolo di rigetto dell’opposizione può essere unicamente il contratto di mutuo originario e non le cartevalori. Nel caso di specie il contratto di mutuo 23 novembre 1987 è pertanto suscettibile di costituire titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo in esecuzione.