DTF 119 III 105 e 107). Se la cartella ipotecaria del proprietario è costituita semplicemente in pegno e non è trasferita in proprietà al creditore, quest’ultimo non diviene titolare del credito garantito dal pegno immobiliare (DTF 115 II 155) e quindi non vi è novazione ex art. 855 cpv. 1 CC. b) Nel caso di specie le parti non hanno pattuito una cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie. Siffatta circostanza emerge chiaramente dal contratto di mutuo ipotecario 23 novembre 1987 (doc. A), dal quale risulta che la __________ ha concesso all’escusso un prestito di Fr. 1’050’000.-- garantito da un titolo ipotecario di pari importo.