Considerato in diritto: 1. L’appellato argomenta che quale titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “è da ritenersi unicamente il contratto di concessione di credito del 23.11.1987 garantito da 14 cartelle ipotecarie al portatore”. Una delle condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione è l’identità fra il titolo di credito indicato nel PE e quello prodotto agli atti sul quale è basata la domanda di rigetto dell’opposizione; l’esame di tale identità va fatto d’ufficio anche in sede d’appello (cfr. CEF 22 maggio 1989 in re B.C.C. SA/W. cons. 1 e 1c, 7 giugno 1991 in re I.SA/I.; Rep 1984 p. 171/173 e rif.