A mente di __________ l’aver “sospeso la procedura esecutiva non può essere interpretato come una revoca della propria precedente disdetta del mutuo”, perché, essendo la disdetta un atto formatore, “non può essere revocata”. In ogni caso “dal 20 luglio 1993 al 15 febbraio 1994 l’appellato ha ricevuto quattro sollecitatorie di pagamento per due semestralità rimaste impagate, nonché un richiamo, che viste le precedenti esperienze, potevano sicuramente autorizzare l’appellante ad avviare senza nessun altro avviso un’ulteriore procedura esecutiva”.