la disdetta anticipata era comunque possibile in applicazione dell’art. 107 CO o in ragione del contratto di mutuo doc. A. ________ rileva di aver avviato una prima procedura esecutiva contro l’escusso il 26 marzo 1992. “Ritenuto che l’escusso aveva pagato gli interessi ipotecari fino al 31 dicembre 1992, in un primo tempo l’appellante aveva rinunciato a proseguire l’esecuzione, condizionandola al regolare pagamento delle prossime scadenze di interessi ed ammortamenti”.