{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00009_1995-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6977&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0420a8a1de5162d7f298a58cdce7487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:59", "Checksum": "420a55d2fa6bf535544e95f2e78c1d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nMalgrado ciò, conformemente alle condizioni generali per prestiti ipotecari del 30 novembre 1987, __________ può “esigere immediatamente e senza alcun preavviso il pagamento del prestito ipotecario”, ritenuto che l’escusso dal 31 dicembre 1992 non ha più pagato gli interessi dovuti. Ne consegue dunque l’esigibilità del credito al 4 maggio 1994, data di emissione del precetto esecutivo in questione. La sentenza della Pretore va dunque riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UE di Lugano va rigettata per l’importo capitale di Fr. 930’000.--. Relativamente agli interessi il rigetto dell’opposizione va concesso a decorrere dal 1 gennaio 1993 al tasso del 5 3/4 % su Fr. 900’000.-- e al 6 % su Fr. 30’000.-- conformemente a quanto riconosciuto dall’escusso nel contratto di concessione di mutuo ipotecario e nelle relative condizioni generali (doc. A).\n5. L’appello 17 novembre 1994 __________ è parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza pressoché totale dell’escusso (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 855 CC\nPronuncia\nI. L’appello 17 novembre 1994 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 4 novembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 13 giugno 1994 __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________, Savosa, al PE n. __________ del 4/5 maggio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 930’000.-- oltre interessi al 5 3/4 % su Fr. 900’000.-- e al 6 % su Fr. 30’000.-- dal 1 gennaio 1993.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________ che rifonderà alla __________ Fr.1'500.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’500.--di indennità.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}