{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00009_1995-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6977&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0420a8a1de5162d7f298a58cdce7487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:59", "Checksum": "420a55d2fa6bf535544e95f2e78c1d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\na) La giudice di prime cure, accogliendo la censura sollevata da __________, ha ritenuto che la procedente ha omesso di fornire la prova dell’avvenuto versamento della somma mutuata.\nA differenza di quanto ritenuto dalla Pretore l’erogazione del capitale a __________ è dimostrata, nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, sia dal possesso da parte della __________ delle cartelle ipotecarie sia dalla circostanza che -come pure ammesso dall’escusso all’udienza di contraddittorio (cfr. verbale d’udienza 25 luglio 1994 pto 2 p. 1) e nelle osservazioni all’appello ( sub B p. 2)- l’escusso ha versato alla __________ “gli interessi ipotecari e gli ammortamenti pattuiti sino al 31.12.1992”, cosa che non avrebbe fatto nell’ipotesi non avesse ricevuto la somma mutuata.\nb)\naa) L’escusso ha argomentato che in concreto non è dato il requisito dell’esigibilità, perché dallo scritto 2 settembre 1991 (doc. R) “risulta che l’importo avrebbe dovuto essere versato entro il 15.10.1991” mentre l’esecuzione in oggetto è solo del maggio 1994. La __________ avrebbe quindi annullato per atti concludenti la disdetta, come si evince dalla documentazione agli atti dalla quale risulterebbe che l’istituto di credito ha addirittura effettuato degli ammortamenti, che sarebbero possibili unicamente quando un contratto di mutuo è in vigore.\nUna notevole parte della giurisprudenza e della dottrina vede nell’addebitamento di interessi e di spese e nel riporto a nuovo del saldo, posteriormente alla richiesta di restituzione del credito, la volontà del creditore di proseguire il rapporto di conto corrente. Perlomeno il riporto a nuovo sarebbe da considerare una rinuncia ad esigere il saldo fino alla prossima chiusura e costituirebbe un differimento dell’esigibilità (cfr. decisione del Tribunale federale 18 novembre 1993 G.F. c. B.d.G. con rinvii a Jaeger/Däniker, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, ad art. 82 n. 4g; Meier, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Verträge, Tesi, Zurigo 1979, p. 165). Inoltre il credito deve essere esigibile al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347 e rif. ivi).\nbb) Dall’esame delle condizioni generali per prestiti ipotecari doc. A emerge che il mutuo poteva essere disdetto, oltre che in ogni momento con preavviso di sei mesi, con effetto immediato in caso di ritardo di 30 giorni nel pagamento di una rata semestrale di interesse o d’ammortamento. Ritenuto che l’escusso non versava più gli interessi dal 30 dicembre 1990, con scritto 2 settembre 1991 (doc. R) la procedente ha disdetto il mutuo per il 15 ottobre 1991. Considerato che il PE in oggetto è stato emesso solo in data 4 maggio 1994, per tale data la pretesa posta in esecuzione era, in principio, ampiamente esigibile.\ncc) Dalla documentazione versata agli atti risulta che con la disdetta 2 settembre 1991 la procedente ha presentato a __________ il “conteggio finale” per il 15 ottobre 1991 (doc. R).\nIl 26 marzo 1992 __________ aveva avviato una prima procedura esecutiva contro l’escusso, in seguito ritirata poiché __________ “aveva pagato gli interessi ipotecari fino al 31 dicembre 1992” (appello n. 5 p. 8; istanza di rigetto dell’opposizione n. 4 p. 3; osservazioni all’appello sub B p. 2). L’11 giugno 1993 la __________ ha notificato all’escusso la scadenza degli interessi di complessivi Fr. 35’080.65 e dell’ammortamento di Fr. 15’000.-- per il 30 giugno 1993 (doc. S). Il 20 luglio 1993 la procedente ha sollecitato il debitore a pagare l’ammortamento e gli interessi dovuti per il 30 giugno 1993 (doc. T). Il 10 dicembre 1993 la procedente ha notificato all’escusso la scadenza degli interessi di Fr. 35’381.25 -i cui tassi sono stati ridotti dal 7.25 % al 7 % limitatamente a Fr. 30’000.-- e dal 7 % al 6.5 % limitatamente a Fr. 900’000.-- a decorrere dal 31 luglio 1993- e dell’ammortamento di Fr. 15’000.-- per il 31 dicembre 1993 (doc. U). Il 21 gennaio 1994 la procedente ha nuovamente sollecitato il debitore a pagare l’ammortamento e gli interessi dovuti per il 31 dicembre 1993, inclusi gli interessi e ammortamenti non pagati nel periodo precedente (doc. V). Visto che il debitore non ha provveduto a pagare il dovuto, la procedente in data 15 febbraio 1994 (doc. Z) ha nuovamente sollecitato l’escusso, richiedendo il versamento di complessivi Fr. 100’420.65.\nTutte queste operazioni sono avvenute posteriormente sia alla disdetta 2 settembre 1991 sia al PE del marzo 1992. La riduzione dei tassi d’interesse e la richiesta di pagamento degli ammortamenti, risp. degli interessi, ma soprattutto il ritiro della procedura esecutiva avviata contro l’escusso il 26 marzo 1992, rappresentano operazioni che vanno oltre semplici ed automatici movimenti contabili di aggiornamento degli interessi di ritardo scaduti e riporto del saldo. Posteriormente alla disdetta e alla notifica del primo PE sono quindi ravvisabili degli elementi che permettono di affermare l’esistenza della volontà da parte della __________ di mantenere il rapporto creditorio."}