{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00009_1995-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6977&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0420a8a1de5162d7f298a58cdce7487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:59", "Checksum": "420a55d2fa6bf535544e95f2e78c1d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nd) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\n3. Come visto, la procedente fonda la sua pretesa sul contratto di mutuo ipotecario 23 novembre 1987 (doc. A), sottoscritto dall’escusso, con il quale __________ ha concesso a __________ un prestito di Fr. 1’050’000.-- e su quattordici cartelle ipotecarie al portatore gravanti la part. n. __________ di __________ (doc. B-P). Siffatto contratto costituisce, in principio, come le menzionate cartelle ipotecarie, un riconoscimento di debito nel senso sopra inteso per l’importo capitale di Fr. 930’000.-- qui posto in esecuzione.\na) Mediante la costituzione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione (art. 855 cpv. 1 CC). La costituzione della cartella ipotecaria dà origine a un nuovo credito, che è astratto poiché non menziona la propria causa (DTF 119 III 106). Sovente la cartella ipotecaria è costituita quando le parti sono già debitrice e creditrice una dell’altra; si tratta per esempio di garantire con la cartella il rimborso di un prestito già contratto al momento della sua costituzione (DTF 119 III 106). Per l’art. 855 cpv. 1 CC il nuovo credito nato dal riconoscimento di debito contenuto nella cartella si sostituisce al vecchio credito (DTF 119 III 106-107 e rif. ivi). La disposizione dell’art. 855 cpv. 1 CC non è tuttavia di diritto imperativo e le parti possono stabilire la giustapposizione del credito di base o causale e del credito astratto garantito mediante la cartella ipotecaria (art. 855 cpv. 2 CC; DTF 119 III 105 e 107). Se la cartella ipotecaria del proprietario è costituita semplicemente in pegno e non è trasferita in proprietà al creditore, quest’ultimo non diviene titolare del credito garantito dal pegno immobiliare (DTF 115 II 155) e quindi non vi è novazione ex art. 855 cpv. 1 CC.\nb) Nel caso di specie le parti non hanno pattuito una cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie. Siffatta circostanza emerge chiaramente dal contratto di mutuo ipotecario 23 novembre 1987 (doc. A), dal quale risulta che la __________ ha concesso all’escusso un prestito di Fr. 1’050’000.-- garantito da un titolo ipotecario di pari importo. La __________ non è quindi divenuta proprietaria delle cartelle ipotecarie ma ne ha semplicemente acquisito il possesso quale creditrice garantita da pegno manuale.\nAvendo ricevuto le cartelle ipotecarie a titolo di pegno manuale __________ non è divenuta titolare dei crediti incorporati nei titoli, garantiti da un pegno immobiliare ordinario (DTF 115 III 152, 155). La costituzione delle cartevalori non ha estinto per novazione l’obbligazione originaria: i crediti incorporati nelle cartevalori non si sono sostituiti al credito derivante dal contratto di mutuo. Ne consegue che titolo di rigetto dell’opposizione può essere unicamente il contratto di mutuo originario e non le cartevalori. Nel caso di specie il contratto di mutuo 23 novembre 1987 è pertanto suscettibile di costituire titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo in esecuzione.\n"}