{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00009_1995-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6977&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0420a8a1de5162d7f298a58cdce7487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:59", "Checksum": "420a55d2fa6bf535544e95f2e78c1d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente di __________ l’aver “sospeso la procedura esecutiva non può essere interpretato come una revoca della propria precedente disdetta del mutuo”, perché, essendo la disdetta un atto formatore, “non può essere revocata”.\nIn ogni caso “dal 20 luglio 1993 al 15 febbraio 1994 l’appellato ha ricevuto quattro sollecitatorie di pagamento per due semestralità rimaste impagate, nonché un richiamo, che viste le precedenti esperienze, potevano sicuramente autorizzare l’appellante ad avviare senza nessun altro avviso un’ulteriore procedura esecutiva”.\nF. Con osservazioni 19 dicembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che quale titolo di credito indicato nel precetto esecutivo del 2 maggio 1994 (come del resto nell’istanza di rigetto dell’opposizione) “è da ritenersi unicamente il contratto di concessione di credito del 23.11.1987 garantito da 14 cartelle ipotecarie al portatore. Il PE in questione, oltre ad elencare tali cartelle ipotecarie costituite tutte tra il 1954 ed 1985, ha infatti indicato chiaramente il prestito ipotecario del 1987 denunciato il 15.10.1991 quale titolo esecutivo”.\nConsiderato\nin diritto:\n1. L’appellato argomenta che quale titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “è da ritenersi unicamente il contratto di concessione di credito del 23.11.1987 garantito da 14 cartelle ipotecarie al portatore”.\nUna delle condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione è l’identità fra il titolo di credito indicato nel PE e quello prodotto agli atti sul quale è basata la domanda di rigetto dell’opposizione; l’esame di tale identità va fatto d’ufficio anche in sede d’appello (cfr. CEF 22 maggio 1989 in re B.C.C. SA/W. cons. 1 e 1c, 7 giugno 1991 in re I.SA/I.; Rep 1984 p. 171/173 e rif. ivi). Un documento vale comunque quale titolo di rigetto anche se non è indicato nel PE, atteso che sia chiaramente deducibile che si riferisca al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 25 n. 3 e 6 con riferimenti ivi).\nA differenza di quanto sostenuto da __________ non vi è dubbio che __________ fonda la propria pretesa sia sulle quattordici cartelle ipotecarie al portatore gravanti il fondo n. _______ di __________ che sul contratto di mutuo ipotecario del 23 novembre 1987, atteso che nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione la creditrice ha indicato quali titoli di credito le cartelle ipotecarie e il contratto di mutuo.\n"}