{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00009_1995-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6977&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0420a8a1de5162d7f298a58cdce7487c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:59", "Checksum": "420a55d2fa6bf535544e95f2e78c1d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.1995 14.1994.00009\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n17 maggio 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 giugno 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5 maggio 1994 dall’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 novembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 500.-- da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 17 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 19 dicembre 1994 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 17 novembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 4/5 maggio 1994 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di “1) Fr. 900’000.-- più interessi al 7.25 % dal 1. maggio 1994 2) Fr. 30’000.-- più interessi al 7.50 % dal 1. maggio 1994 3) Fr. 92’494.35”. Quale titolo di credito __________ ha indicato:\n“cédule hyp. de Fr. 5’000.-- au porteur du 28.10.1954 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 5’000.-- au porteur du 28.10.1954 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 100’000.-- au porteur du 30.4.1957 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 50’000.-- au porteur du 30.11.1965 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 50’000.-- au porteur du 30.11.1965 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 50’000.-- au porteur du 30.11.1965 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 65’000.-- au porteur du 29.4.1974 grevant en I rang\ncédule hyp. de Fr. 25’000.-- au porteur du 28.11.1975 grevant en II rang\ncédule hyp. de Fr. 100’000.-- au porteur du 10.12.1975 grevant en III rang\ncédule hyp. de Fr. 75’000.-- au porteur du 6.12.1976 grevant en III rang\ncédule hyp. de Fr. 25’000.-- au porteur du 28.7.1977 grevant en IV rang\ncédule hyp. de Fr. 50’000.-- au porteur du 23.11.1982 grevant en V rang\ncédule hyp. de Fr. 300’000.-- au porteur du 27.4.1983 grevant en VI rang\ncédule hyp. de Fr. 150’000.-- au porteur du 11.3.1985 grevant en VII rang\nla parcelle n. __________ de 980 mq., maison familiale, __________\n1/2) capital + int. (y inclus 0.5 % int. supplémentaires)\n3) intérêts\nprêt hypothécaire dénoncé au 15.10.1991”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su 14 cartelle ipotecarie gravanti per complessivi Fr. 1’050’000.-- la part. n. __________ di __________ (doc. B-P), sul contratto di mutuo ipotecario 23 novembre 1987 con il quale ha concesso a __________ un prestito di Fr. 1’050’000.-- e sulle condizioni generali per prestiti ipotecari sottoscritte dall’escusso il 30 novembre 1987 (doc. A).\n__________ versa inoltre agli atti lo scritto 2 settembre 1991 con il quale ha disdetto il mutuo per il 15 ottobre 1991 (doc. R).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asseverato che il doc. A non è altro che “una lettera con cui __________ annuncia al convenuto la concessione di un mutuo ipotecario ma non vi è la prova agli atti sottoscritta dal sig. __________ quo all’erogazione dell’importo”.\nL’escusso evidenzia che dallo scritto 2 settembre 1991 (doc. R) “risulta che l’importo avrebbe dovuto essere versato entro il 15.10.1991” mentre l’esecuzione in oggetto è solo del maggio 1994. La __________ avrebbe quindi annullato per atti concludenti la disdetta doc. R, come si evince dalla documentazione prodotta da cui “risulta che l’istituto di credito non solo ha ricevuto e accettato degli interessi, ma ha addirittura effettuato degli ammortamenti, possibili unicamente quando un contratto di mutuo è in vigore”.\nA mente di __________ dal doc. Z del 15.2.1994 “si evince che al febbraio 1994 la __________ esigeva solamente Fr. 100’420.65 e non la somma qui posta in esecuzione legata ad un disdetta vecchia di quasi tre anni e perciò rientrata”.\nD. Con sentenza 4 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, perché la procedente avrebbe omesso di fornire la prova dell’avvenuto versamento dell’importo posto in esecuzione.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________, asseverando che “la lettera 2 settembre 1991 rappresenta una valida denuncia del mutuo”. Sebbene 12 cartelle ipotecarie menzionino solamente il diritto di disdetta “con sei mesi di preavviso da far precorrere ad una scadenza semestrale di interessi” (mentre per le altre due la disdetta poteva essere immediata in caso di ritardo di un mese nel pagamento degli interessi o degli ammortamenti) e quindi sembrerebbe che la disdetta avesse effetto dal 1. luglio 1992, la disdetta anticipata era comunque possibile in applicazione dell’art. 107 CO o in ragione del contratto di mutuo doc. A.\n________ rileva di aver avviato una prima procedura esecutiva contro l’escusso il 26 marzo 1992. “Ritenuto che l’escusso aveva pagato gli interessi ipotecari fino al 31 dicembre 1992, in un primo tempo l’appellante aveva rinunciato a proseguire l’esecuzione, condizionandola al regolare pagamento delle prossime scadenze di interessi ed ammortamenti”."}