“Il contratto doc. B sottoscritto per accordo dalla convenuta e dai suoi coobbligati, fa espresso riferimento ad un vincolo di solidarietà” e quindi “in difetto di un qualsiasi elemento che consenta di scostarsi dalla determinazione secondo il testo letterale del rapporto giuridico in essere tra le parti, l’eccezione di nullità del contratto di cui al doc. B deve essere respinta”. La Pretore assevera infine che l’escussa non ha reso verosimile l’asserito svincolo dal rapporto di solidarietà assunto con la banca.