Con sentenza 27 ottobre/2 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di concessione di credito 30 settembre 1991 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. A mente della Giudice di prime cure agli atti non vi è alcun riscontro oggettivo che possa suffragare la tesi dell’escussa secondo cui la garanzia da lei assunta nei confronti della banca sia semplicemente accessoria. “Il contratto doc.