2, 3, e 4). Per l’escussa l’impegno da lei assunto nei confronti di __________ è una fideiussione, perché “è chiaramente accessorio e non principale, riferendosi ad un debito contratto da altri (in casu dalla __________)”. Pertanto il contratto doc. B sarebbe nullo per la carenza della forma dell’atto pubblico. D. Con sentenza 27 ottobre/2 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di concessione di credito 30 settembre 1991 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.