La tassa di Fr. 500.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 14 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni ; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 14 novembre 1994 di __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento dell’8/9 giugno 1993 __________ (in seguito: