{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00008_1995-06-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6983&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22a0b76b0c66e04d021710a087f1ea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.1995 14.1994.00008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:47", "Checksum": "bbefd8d047cdfcb2cf15208e6d3a0a5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.1995 14.1994.00008\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).\nd) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa di restituzione deve essere esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W. SA).\n2. L’escussa ha argomentato che l’impegno da lei assunto nei confronti di __________ altro non è che una fideiussione, perché “è chiaramente accessorio e non principale, riferendosi ad un debito contratto da altri (in casu dalla __________)”.\nIl tenore del contratto 30 settembre 1991 (doc. B) è chiaro ed univoco e non necessita quindi di interpretazione. __________ ha infatti sottoscritto, senza riserva alcuna, unitamente a __________ e __________, il contratto di mutuo in questione quale debitrice solidale e non quale semplice fideiussore.\nDalla documentazione agli atti non emerge d’altronde nessun indizio atto a suffragare le argomentazioni dell’escussa in merito all’esistenza di un rapporto di fideiussione. Dai doc. 2, 3 e 4, richiamati da __________ a sostegno della sua tesi, risulta al contrario che la procedente l’ha sempre considerata debitrice solidale.\n3. Come ben rileva l’appellante l’approvazione tacita di una serie di estratti di conto corrente, anche se combinata con i contratti di concessione di un limite di credito sottoscritti dalla debitrice, non costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo del conto (DTF 106 III 97-100).\nNel caso di specie però la procedente non fonda la propria pretesa su di un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente bensì su di un contratto di credito sottoscritto da, __________ e __________ con il quale __________ ha loro concesso in qualità di debitori solidali, a proroga di un “anticipo su terreno di Fr. 1’100’000.--”, un mutuo di pari importo (doc. B).\nA differenza di un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, dal quale l’ammontare del futuro saldo del conto corrente non è determinabile al momento della stipulazione del contratto medesimo, dal contratto di credito 31 settembre 1991 (doc. B) risulta chiaramente la determinabilità dell’importo in esecuzione, atteso che con la sua sottoscrizione i debitori hanno espressamente riconosciuto di aver già ricevuto l’importo di Fr. 1’100’000.-- a finanziamento dell’acquisto di un fondo. Siffatto contratto costituisce dunque un riconoscimento di debito nel senso sopra inteso, atteso che il trasferimento del capitale non è contestato ed è provato dallo stesso doc. B -inteso quale proroga di un precedente contratto di credito- e che il credito è stato correttamente disdetto dalla BCC con scritto 13 luglio 1992 per il 31 agosto 1992 (doc. D).\n4. L’appellante contesta pure l’indennità di Fr. 1’000.-- assegnata all’istante in prima sede, perché __________ è stata rappresentata da un suo dipendente e quindi non vi sarebbero indennità di patrocinio.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.\nSulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69. In casu __________ non è stata patrocinata da un avvocato: nonostante ciò la procedente è stata rappresentata all’udienza di contraddittorio da persona alle sue dipendenze il che comporta senz’altro dei costi. Va inoltre considerato il tempo impiegato nella preparazione della procedura che ci occupa e le altre spese sostenute, per cui l’equa indennità ex art. 68 cpv. 1 OTLEF cifrata in Fr. 1.000.-- dalla Pretore rientra nei limiti di una corretta applicazione tariffale. In appello non si assegnano indennità a __________ non avendo la stessa presentato osservazioni.\n5. L’appello 14 novembre 1994 __________ è respinto."}