{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00008_1995-06-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6983&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22a0b76b0c66e04d021710a087f1ea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.1995 14.1994.00008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:47", "Checksum": "bbefd8d047cdfcb2cf15208e6d3a0a5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.1995 14.1994.00008\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n19 giugno 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 giugno 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/9 giugno 1993 dall’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 ottobre/2 novembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 1’154’175.90 oltre interessi dell’8.5 % a partire dall’1.1.1993.\n2. La tassa di Fr. 500.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 14 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni ;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 14 novembre 1994 di __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento dell’8/9 giugno 1993 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, con __________ e __________ quali condebitori solidali, per l’incasso di Fr. 1’154’175.90 più interessi all’8.5 % dal 1. gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “contratto di credito del 30.9.1991 con __________, e __________, disdetta del prestito del 13.7.1992 e benestare del saldo del 19.2.1993”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di credito 30 settembre 1991 con il quale ha concesso a __________, e __________, quali debitori solidali, a proroga di un “anticipo su terreno di Fr. 1’100’000.--”, un prestito di pari importo (doc. B) e sulle condizioni generali sottoscritte da tutti i debitori (doc. C).\n__________ versa inoltre agli atti lo scritto 13 luglio 1992 con il quale ha disdetto il mutuo per il 31 agosto 1992 (doc. D).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che “il contratto di apertura di credito di data 30 settembre 1991”, sottoscritto dalla convenuta “quale condebitrice solidale (recte fideiussore solidale)” della debitrice principale __________, non è titolo idoneo per il rigetto dell’opposizione.\nA mente di __________ l’impegno fideiussorio sarebbe cessato nel dicembre 1991 (doc. 2, 3, e 4).\nPer l’escussa l’impegno da lei assunto nei confronti di __________ è una fideiussione, perché “è chiaramente accessorio e non principale, riferendosi ad un debito contratto da altri (in casu dalla __________)”. Pertanto il contratto doc. B sarebbe nullo per la carenza della forma dell’atto pubblico.\nD. Con sentenza 27 ottobre/2 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di concessione di credito 30 settembre 1991 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nA mente della Giudice di prime cure agli atti non vi è alcun riscontro oggettivo che possa suffragare la tesi dell’escussa secondo cui la garanzia da lei assunta nei confronti della banca sia semplicemente accessoria. “Il contratto doc. B sottoscritto per accordo dalla convenuta e dai suoi coobbligati, fa espresso riferimento ad un vincolo di solidarietà” e quindi “in difetto di un qualsiasi elemento che consenta di scostarsi dalla determinazione secondo il testo letterale del rapporto giuridico in essere tra le parti, l’eccezione di nullità del contratto di cui al doc. B deve essere respinta”.\nLa Pretore assevera infine che l’escussa non ha reso verosimile l’asserito svincolo dal rapporto di solidarietà assunto con la banca.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________, asseverando che le parti hanno sottoscritto il 30 settembre 1991 un contratto di conto corrente, a conferma dell’apertura di un conto corrente concesso precedentemente, avente come limite superiore l’importo di Fr. 1’100’000.--. Malgrado agli atti manchi un benestare di saldo del conto sottoscritto da __________, la Pretore ha ritenuto, erroneamente, il contratto quale valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.\nA mente dell’appellante la concessione del credito di cui al doc. B costituisce “l’apertura di un conto corrente”, irrilevante essendo la circostanza che il credito venga qualificato come anticipo “fisso”. “Come in tutti i crediti in conto corrente, il beneficiario di un anticipo “fisso” paga interessi, spese e commissioni unicamente per quanto effettivamente utilizzato e prelevato dal conto e non, come erroneamente ritiene la Pretore, in ogni caso sull’ammontare globale del “fisso” concesso”. Il rapporto intercorso tra le parti “è quello tipico della concessione di una linea di credito in conto corrente nella misura in cui la somma data in prestito non è stata determinata preliminarmente se non nel suo limite superiore”. Il contratto doc. B non è dunque titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 LEF, perché “nel caso di anticipazioni in conto corrente è necessario, oltre alle canoniche prove della concessione del mutuo, della materiale erogazione dello stesso e della disdetta, anche l’accettazione, da parte del debitore, del benestare del saldo”."}