L’appello 7 novembre 1994 della __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 26/27 ottobre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 22 agosto 1994 __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ emesso il 3 gennaio 1994 dall’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 750’000.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 3/5 della __________ e per 2/5 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 400.-- per parte di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.