b) L’escussa ha argomentato che la creditrice non ha disdetto il credito incorporato nella cartella ipotecaria, che costituisce l’unico titolo di credito dopo che si è verificata la novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC. aa) Mediante la costituzione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione (art. 855 cpv. 1 CC). La costituzione della cartella ipotecaria dà origine a un nuovo credito, che è astratto poiché non menziona la propria causa (DTF 119 III 106). Sovente la cartella ipotecaria è costituita quando le parti sono già debitrice e creditrice una dell’altra;