Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199). 2. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di mutuo ipotecario 2 agosto 1990 sottoscritto da __________, __________ e __________ (doc. 1) con il quale __________ ha loro concesso un mutuo di Fr. 1’500’000.--.