Il credito sarebbe inoltre esigibile perché “il contratto di prestito è stato disdetto nel termine di sei mesi, rispettando così il termine di disdetta delle cartelle ipotecarie”. F. Con osservazioni 1. dicembre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la creditrice non ha disdetto il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie, le quali costituiscono l’unico titolo del credito (...) dopo che si è verificata la novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC”. A mente dell’escussa la creditrice avrebbe “dimostrato con i propri atti di avere voluto e riconosciuto la novazione”: