avendo essa in tal modo dichiarato la novazione del debito e non avendo proceduto alla disdetta delle cartelle ipotecarie, la pretesa non è stata riconosciuta esigibile”. La giudice di prime cure argomenta che con l’esecuzione “in esame la situazione è sostanzialmente rimasta immutata, in particolare alla rubrica “titolo del credito e data dell’obbligazione” l’istante menziona nuovamente le cartelle ipotecarie gravanti in I rango le PPP __________ e __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, e il credito ipotecario disdetto il 4 dicembre 1992 per mancato pagamento degli interessi”.