Non avendo però disdetto le cartelle ipotecarie, il credito non è stato riconosciuto esigibile”. A mente dell’escussa l’istante ripropone ora l’esecuzione “aggiungendo soltanto sui PE la menzione del prestito ipotecario, oltre alle CI, sotto la rubrica “titolo del credito”. Ciò non muta però la situazione venutasi a creare in precedenza perché la novazione, che è un contratto, una volta avvenuta è irrevocabile”. La creditrice non avrebbe ancora disdetto le cartelle ipotecarie per cui il credito non sarebbe esigibile. D. Con sentenza 26/27 ottobre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.