La tassa di Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 7 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 1. dicembre 1994 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 7 novembre 1994 __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: