{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00004_1995-04-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6974&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5e0d60f3124e8862ec3886c15b88a25f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.04.1995 14.1994.00004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:46", "Checksum": "60c952c6d7f1ef20f5684aaf4678d96d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.04.1995 14.1994.00004\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) L’escussa ha argomentato che la creditrice non ha disdetto il credito incorporato nella cartella ipotecaria, che costituisce l’unico titolo di credito dopo che si è verificata la novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC.\naa) Mediante la costituzione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione (art. 855 cpv. 1 CC). La costituzione della cartella ipotecaria dà origine a un nuovo credito, che è astratto poiché non menziona la propria causa (DTF 119 III 106). Sovente la cartella ipotecaria è costituita quando le parti sono già debitrice e creditrice una dell’altra; si tratta per esempio di garantire con la cartella il rimborso di un prestito già contratto al momento della sua costituzione (DTF 119 III 106). Per l’art. 855 cpv. 1 CC il nuovo credito nato dal riconoscimento di debito contenuto nella cartella si sostituisce al vecchio credito (DTF 119 III 106-107 e rif. ivi). La disposizione dell’art. 855 cpv. 1 CC non è tuttavia di diritto imperativo e le parti possono stabilire la giustapposizione del credito di base o causale e del credito astratto garantito mediante la cartella ipotecaria (art. 855 cpv. 2 CC; DTF 119 III 105 e 107). Se la cartella ipotecaria del proprietario è costituita semplicemente in pegno e non è trasferita in proprietà al creditore quest’ultimo non diviene titolare del credito garantito dal pegno immobiliare (DTF 115 II 155) e quindi non vi è novazione ex art. 855 cpv. 1 CC.\nNel caso di specie le parti hanno pattuito una cessione in proprietà della cartella ipotecaria. Siffatta circostanza emerge direttamente dalle stesse ammissioni della __________ (cfr. istanza di rigetto dell’opposizione pto. 2 p. 2) e indirettamente dal fatto che la creditrice, ritenendosi proprietaria della nota cartavalore, ha promosso contro __________ un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare e non manuale come avrebbe invece fatto nell’ipotesi in cui la cartella ipotecaria non le fosse stata ceduta in proprietà. Avendo ricevuto la cartella ipotecaria in proprietà __________ è divenuta titolare del credito incorporato nel titolo, garantito da un pegno immobiliare ordinario (DTF 115 III 152, 155). La costituzione di tale cartavalore ha estinto per novazione l’obbligazione originaria: il credito incorporato nella cartavalore si è sostituito al credito derivante dal contratto di mutuo. Ne consegue che, come rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, titolo di rigetto dell’opposizione può essere unicamente la cartavalore e non il contratto di mutuo originario. Nel caso di specie la cartella ipotecaria gravante in I rango la PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________ costituisce pertanto, in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo capitale di Fr. 750’000.--. La cartella ipotecaria non costituisce invece titolo di rigetto dell’opposizione per gli interessi che non partecipano della sua natura di cartavalore (cfr. consid. 1d).\nbb) Dagli atti risulta che con lettera raccomandata 2 giugno 1992 (doc. 9), inviata alla debitrice, __________ ha disdetto il mutuo ipotecario per il 4 dicembre 1992. Visto che con la costituzione della cartella ipotecaria il credito incorporato nell’originario contratto di mutuo è stato estinto per novazione, l’escussa non poteva che intendere la disdetta 2 giugno 1992 valevole per la cartella ipotecaria. Di conseguenza la cartella ipotecaria va ritenuta disdetta e l’opposizione interposta da __________ rigettata.\n4. L’appello 7 novembre 1994 __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF), considerato in particolare che in prima sede la procedente ha richiesto il rigetto dell’opposizione per l’importo di Fr. 1’500’000.-- oltre accessori, quando con l’esecuzione in esame procede solo per Fr. 750’000.-- oltre accessori, mentre in appello il petitum è limitato a Fr. 750'000.-- oltre accessori nonchè Fr. 41'445.--.\nper i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF e 855 cpv. 1 e 2 CC\npronuncia\nI. L’appello 7 novembre 1994 della __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 26/27 ottobre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 22 agosto 1994 __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ emesso il 3 gennaio 1994 dall’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 750’000.--.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 3/5 della __________ e per 2/5 di __________. __________ rifonderà a __________ Fr. 400.-- per parte di indennità.”"}