Visto che con la costituzione della cartella ipotecaria il credito incorporato nell’originario contratto di mutuo è stato estinto per novazione, l’escussa non poteva che intendere la disdetta 2 giugno 1992 valevole per la cartella ipotecaria. Di conseguenza la cartella ipotecaria va ritenuta disdetta e l’opposizione interposta da __________ contro il credito e contro l’esistenza del diritto di pegno rigettata. 5.