750’000.--. La cartella ipotecaria non costituisce invece titolo di rigetto dell’opposizione per gli interessi che non partecipano della sua natura di cartavalore (cfr. consid. 2d). bb) Dagli atti risulta che con lettera raccomandata 2 giugno 1992 (doc. 9), inviata alla debitrice, __________ ha disdetto il mutuo ipotecario per il 4 dicembre 1992. Visto che con la costituzione della cartella ipotecaria il credito incorporato nell’originario contratto di mutuo è stato estinto per novazione, l’escussa non poteva che intendere la disdetta 2 giugno 1992 valevole per la cartella ipotecaria.