La costituzione di tale cartavalore ha estinto per novazione l’obbligazione originaria: il credito incorporato nella cartavalore si è sostituito al credito derivante dal contratto di mutuo. Ne consegue che, come rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, titolo di rigetto dell’opposizione può essere unicamente la cartavalore e non il contratto di mutuo originario. Nel caso di specie la cartella ipotecaria gravante in I rango la PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di ____________________ costituisce pertanto, in principio, titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo capitale di Fr. 750’000.--.