DTF 119 III 105 e 107). Se la cartella ipotecaria del proprietario è costituita semplicemente in pegno e non è trasferita in proprietà al creditore quest’ultimo non diviene titolare del credito garantito dal pegno immobiliare (DTF 115 II 155) e quindi non vi è novazione ex art. 855 cpv. 1 CC. Nel caso di specie le parti hanno pattuito una cessione in proprietà della cartella ipotecaria. Siffatta circostanza emerge direttamente dalle stesse ammissioni della __________ (cfr. istanza di rigetto dell’opposizione pto.