Amonn, op. cit., § 33 m. 11). c) L’escussa ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno immobiliare. L’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).