A mente dell’escussa la creditrice avrebbe “dimostrato con i propri atti di avere voluto e riconosciuto la novazione”: la creditrice ha infatti già promosso altre procedure esecutive sempre menzionando, sotto la rubrica “titolo e data del credito, causa dell’obbligazione” le due cartelle ipotecarie di Fr. 750’000.-- e quindi dimostrando l’avvenuta novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC. Queste conferme della novazione, sempre accettata dalla debitrice, non possono essere revocate ora, in quanto rapporto giuridico bilaterale che non può essere modificato unilateralmente. Considerato in diritto: