settembre 1989 e quindi sono state emesse precedentemente alla perfezione del contratto di mutuo, per cui l’art. 855 cpv. 1 CC non sarebbe applicabile, ritenuto che questo disposto di legge “riguarda il caso in cui la cartella ipotecaria sia costituita quando le parti sono già debitrice e creditrice una dell’altra”. Il credito sarebbe inoltre esigibile perché “il contratto di prestito è stato disdetto nel termine di sei mesi, rispettando così il termine di disdetta delle cartelle ipotecarie”.