La Pretore, dopo aver rilevato che “la facilitazione creditoria è stata disdetta in data 2 giugno 1992 per il 4 dicembre 1992”, assevera che il credito è stato fatto oggetto di precedenti esecuzioni, nel corso delle quali “il Pretore ha respinto la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, fra l’altro, poiché la creditrice indicava quale titolo di credito, posto a fondamento dell’esecuzione, le cartelle ipotecarie e non il contratto di mutuo ipotecario: avendo essa in tal modo dichiarato la novazione del debito e non avendo proceduto alla disdetta delle cartelle ipotecarie, la pretesa non è stata riconosciuta esigibile”.