9 lo scritto 2 giugno 1992 con il quale __________ ha disdetto il mutuo ipotecario per il 4 dicembre 1992. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che “il credito è già stato oggetto di precedenti procedure esecutive nel corso delle quali il Pretore ha respinto le istanze di rigetto dell’opposizione “tra l’altro perché la creditrice, indicando sui PE le cartelle ipotecarie quali titoli del credito, aveva con ciò dichiarato la novazione. Non avendo però disdetto le cartelle ipotecarie, il credito non è stato riconosciuto esigibile”.