{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00003_1995-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6973&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a442685728a226fb6c420da9c9b5ec3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.04.1995 14.1994.00003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:53", "Checksum": "bce6a9f54b57faff0112023d3e38e843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.04.1995 14.1994.00003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe cartelle ipotecarie sono state costituite il 1. settembre 1989 e quindi sono state emesse precedentemente alla perfezione del contratto di mutuo, per cui l’art. 855 cpv. 1 CC non sarebbe applicabile, ritenuto che questo disposto di legge “riguarda il caso in cui la cartella ipotecaria sia costituita quando le parti sono già debitrice e creditrice una dell’altra”. Il credito sarebbe inoltre esigibile perché “il contratto di prestito è stato disdetto nel termine di sei mesi, rispettando così il termine di disdetta delle cartelle ipotecarie”.\nF. Con osservazioni 1. dicembre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “la creditrice non ha disdetto il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie, le quali costituiscono l’unico titolo del credito (...) dopo che si è verificata la novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC”.\nA mente dell’escussa la creditrice avrebbe “dimostrato con i propri atti di avere voluto e riconosciuto la novazione”: la creditrice ha infatti già promosso altre procedure esecutive sempre menzionando, sotto la rubrica “titolo e data del credito, causa dell’obbligazione” le due cartelle ipotecarie di Fr. 750’000.-- e quindi dimostrando l’avvenuta novazione secondo l’art. 855 cpv. 1 CC. Queste conferme della novazione, sempre accettata dalla debitrice, non possono essere revocate ora, in quanto rapporto giuridico bilaterale che non può essere modificato unilateralmente.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di poter interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nc) L’escussa ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno immobiliare.\nL’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nd) Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).\n3. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di mutuo ipotecario 2 agosto 1990 sottoscritto da __________, __________ e __________ (doc. 1) con il quale __________ ha loro concesso un mutuo di Fr. 1’500’000.--. Siffatto contratto costituisce, in principio, unitamente alla cartella ipotecaria gravante in I rango la PPP n. __________ del fondo base part. __________ di __________, rilasciata alla procedente a garanzia del mutuo, un riconoscimento di debito nel senso sopra inteso per la somma di Fr. 750’000.-- qui posta in esecuzione, atteso che il trasferimento del capitale non è contestato ed è provato dalla cartella ipotecaria detenuta dalla procedente.\n"}