{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-00003_1995-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6973&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a442685728a226fb6c420da9c9b5ec3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.00003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.04.1995 14.1994.00003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:53", "Checksum": "bce6a9f54b57faff0112023d3e38e843", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.04.1995 14.1994.00003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n6 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 agosto 1993 (recte: 1994) da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3 gennaio/14 febbraio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26/27 ottobre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 7 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 1. dicembre 1994 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 7 novembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 3 gennaio/14 febbraio 1994 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 750’000.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Hypothèque n. __________ - cédule hypothécaire au porteur du 1.9.1989 de Fr. 750’000.--, grevant en 1er rang la PPE n. __________ = 500/1000 compropriété de la parcelle de base n. __________, unité n. 2, maison familiale, via __________. Prêt hypothécaire dénoncé au 4 décembre 1992 en raison de non-paiement des intérêts”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore di Lugano, Sezione 5.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario 2 agosto 1990 (doc. 1), con il quale ha concesso a __________, __________ e __________, “in qualità di condebitori solidali, un prestito in primo rango di Fr. 1’350’000.-- e uno in secondo rango di Fr. 150’000.--”. A garanzia del credito i mutuatari hanno ceduto alla __________ due cartelle ipotecarie di Fr. 750’000.-- cadauna gravanti in I rango le PPP n. __________ di proprietà di __________ rispett. __________ di proprietà di __________ del fondo base part. n. __________ di __________ (doc. 3 e 4).\nLa procedente produce pure quale doc. 9 lo scritto 2 giugno 1992 con il quale __________ ha disdetto il mutuo ipotecario per il 4 dicembre 1992.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che “il credito è già stato oggetto di precedenti procedure esecutive nel corso delle quali il Pretore ha respinto le istanze di rigetto dell’opposizione “tra l’altro perché la creditrice, indicando sui PE le cartelle ipotecarie quali titoli del credito, aveva con ciò dichiarato la novazione. Non avendo però disdetto le cartelle ipotecarie, il credito non è stato riconosciuto esigibile”. A mente dell’escussa l’istante ripropone ora l’esecuzione “aggiungendo soltanto sui PE la menzione del prestito ipotecario, oltre alle CI, sotto la rubrica “titolo del credito”. Ciò non muta però la situazione venutasi a creare in precedenza perché la novazione, che è un contratto, una volta avvenuta è irrevocabile”. La creditrice non avrebbe ancora disdetto le cartelle ipotecarie per cui il credito non sarebbe esigibile.\nD. Con sentenza 26/27 ottobre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.\nLa Pretore, dopo aver rilevato che “la facilitazione creditoria è stata disdetta in data 2 giugno 1992 per il 4 dicembre 1992”, assevera che il credito è stato fatto oggetto di precedenti esecuzioni, nel corso delle quali “il Pretore ha respinto la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, fra l’altro, poiché la creditrice indicava quale titolo di credito, posto a fondamento dell’esecuzione, le cartelle ipotecarie e non il contratto di mutuo ipotecario: avendo essa in tal modo dichiarato la novazione del debito e non avendo proceduto alla disdetta delle cartelle ipotecarie, la pretesa non è stata riconosciuta esigibile”.\nLa giudice di prime cure argomenta che con l’esecuzione “in esame la situazione è sostanzialmente rimasta immutata, in particolare alla rubrica “titolo del credito e data dell’obbligazione” l’istante menziona nuovamente le cartelle ipotecarie gravanti in I rango le PPP __________ e __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, e il credito ipotecario disdetto il 4 dicembre 1992 per mancato pagamento degli interessi”. Per la Pretore “avendo le cartelle ipotecarie estinto per novazione il rapporto creditorio primitivo (art. 855 CC), al fine di rendere esigibile il credito occorre denunciare il rimborso delle stesse cartelle (art. 844 CC)”, cosa che in concreto non è avvenuta.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________, asseverando che il prestito concesso a __________, __________ e __________ “era assistito, quale garanzia, da due cartelle ipotecarie al portatore, l’una gravante la PPP __________ fondo base n. __________ RFD di __________ proprietà della __________, per Fr. 750’000.--, l’altra gravante la PPP __________ fondo base n. __________ RFD di __________ proprietà della signora __________ per Fr. 750’000.--”."}