che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 1996 di __________ è irricevibile. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.